Focus su Asseverazione Bonus Casa e visto di conformità.
Questa volta mettiamo da parte il Big dell’edilizia agevolata e concentriamoci sui Bonus Minori, con lo scopo di fare chiarezza dopo le tante novità dell’ultimo periodo che hanno stravolto il settore.
In questo blog non mancano articoli di approfondimento sui Bonus diversi dal 110% e più volte ho affrontato con occhio critico (e con un occhio ai tanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate) la questione asseverazione congruità dei costi e quella del visto di conformità.
Asseverazione e visto non sempre obbligatori con il Bonus Casa.
“Quando servono visto di conformità e asseverazione?”
Ecco, è proprio questo che voglio mettere in chiaro, per aiutarti a non perderti nel groviglio dei bonus che ora prevedono nuove regole per dimostrare che si hanno tutte le carte in regole per beneficiarne.
E dato che tra la detrazione diretta e le misure alternative le cose cambiano, definiamo una volta per tutte la delicata questione dell’asseverazione Bonus Casa e del visto di conformità fuori dal perimetro del Superbonus, prima di passare alla soluzione per gestire “senza stress” qualsiasi pratica.
L’asseverazione di congruità dei costi, cioè quel documento che certifica che stiamo “giocando” secondo le regole (che più di una volta sono cambiate dalla sera alla mattina!), non sempre è richiesta quando non c’è il 110% a fare la voce grossa.
Nel dettaglio:
l’asseverazione Bonus Casa per dimostrare la “congruità delle spese sostenute” è obbligatoria per l’Ecobonus ordinario e il Bonus Facciate in versione eco, per tutti i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020. In questi casi, serve per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione alla fine dei lavori, in quanto è contenuta nell’asseverazione dei requisiti che il tecnico deve rilasciare (circolare del 29 novembre 2021, numero 16/E, paragrafo 1.2 e articolo 8 del decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020).
Fin qui, OK.
Ma ecco il primo dubbio sull’asseverazione Bonus Casa: è obbligatorio utilizzare l’allegato B del decreto asseverazioni del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020?
La risposta è negativa, per gli interventi che abbiamo descritto prima. E questa asseverazione non deve essere inviata all’ENEA.
Però, non è sempre tutto così semplice.
I Bonus diversi dal 110 sono un po’ più facili (giusto un po’), ma comunque nascondono tante insidie. Diventa quindi fondamentale prestare sempre tanta attenzione, anche per l’asseverazione di congruità dei costi.
Infatti, dal 12 novembre 2021, solo per le cessioni del credito o per lo sconto in fattura, l’asseverazione di congruità delle spese è obbligatoria anche per i Bonus Casa cedibili o scontabili in fattura. E in questi casi, va predisposta in carta libera, se non compresa nell’asseverazione dei requisiti tecnici di fine lavori.
Ancora una volta, occhio ai dettagli.
L’asseverazione Bonus Casa è obbligatoria per le comunicazioni trasmesse dal 12 novembre 2021, tranne se, prima di questa data, contemporaneamente la fattura era già stata emessa, l’eventuale saldo della stessa era già stato pagato e l’accordo tra cedente e cessionario era già stato stipulato.
Poi, c’è l’Edilizia Libera e tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione con importi “minimi”.
Sono esclusi dall’obbligo di asseverazione di congruità dei prezzi e dell’apposizione del visto di conformità:
Non è necessario il visto di conformità per la detrazione diretta nel modello Redditi dei Bonus Minori. Per i bonus non agevolati al 110%, che sono anche potenzialmente cedibili o scontabili in fattura il visto è necessario, invece, per le comunicazioni inviate alle Entrate «a decorrere dal 12 novembre 2021» (tranne nei casi in cui la fattura, i pagamenti e l’accordo stipulato tra il cedente e il cessionario siano precedenti a tale data).
Una cosa non è mai cambiata in questi mesi di Bonus: la difficoltà nella gestione di tutti gli aspetti tecnici e fiscali.
Ma a tutto c’è soluzione.
Forse eri già a conoscenza di quanto specificato in questo breve articolo.
O forse no.
In ogni caso, ripassare le regole principali non fa mai male. Anche perché è facile perdere la bussola e ritrovarsi impantanati in cantieri che proprio non possono andare avanti o, peggio, ritrovarsi con un cantiere chiuso e l’Agenzia delle Entrate alla tua porta a chiedere spiegazioni per asseverazioni, visti di conformità o per l’errata classificazione di un intervento (è il caso dell’Edilizia Libera).
Ora, passiamo alla soluzione per gestire qualsiasi progetto con il minimo sforzo per il massimo risultato.
Sì, la soluzione esiste. E avere dalla tua parte un team di tecnici esperti e consulenti qualificati, con la possibilità di confrontarti con altri professionisti che parlano la tua stessa lingua e appoggiarti a importanti Partner a livello nazionale, significa FARE LA DIFFERENZA (anche quando gli incentivi mostrano il loro lato oscuro).
Come Rete Nazionale di esperti in Superbonus e detrazioni fiscali, con oltre 110 Studi Tecnici in tutta Italia, possiamo garantirti un servizio esclusivo (che funziona!) per aiutarti a chiudere con successo anche i progetti più complicati, seguendo precise procedure, con il 110 o con i Bonus Casa.
Possiamo consigliarti la strada giusta da seguire per il caso specifico e con l’aiuto dei nostri consulenti esperti riuscirai a trovare sempre una soluzione tecnica e fiscale su misura.
Se non vuoi più “navigare a vista” e vuoi avere il pieno controllo della situazione per gestire al meglio tutte le tue pratiche Superbonus 110% (e non solo!), clicca qui e scopri come entrare nella Rete DetrazioniFacili.it e avere (in tutta Italia!) un supporto su misura per gestire tutti i tuoi progetti senza commettere errori tecnici e fiscali.
Si parla di… Acustica in Edilizia! L’Acustica nelle Riqualificazioni dei Fabbricati,come partire col piede giusto. Emiliano ...
Se ancora non hai ben chiaro che cos’è l’APE Convenzionale Superbonus 110% e chi può farlo, leggendo questo articolo eliminerai ...
Si parla di… Corretta posa dei serramenti: “I segreti per una DL a prova di Asseverazioni”.Ci confrontiamo con Guido ...