Le Asseverazioni Ecobonus (ordinario!) per il risparmio energetico nascondono tante insidie.
Le regole per la verifica della congruità dei costi sono cambiate e i nuovi massimali indicati nell’Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE devono essere obbligatoriamente rispettati.
Non so se hai già letto l’articolo “Come fare l’asseverazione Superbonus 110 utilizzando l’Allegato A” (puoi leggerlo anche ora cliccando sulla parte di testo evidenziata), ma sicuramente già sai che per dimostrare la congruità dei costi (e sfruttare senza brutte sorprese i vari Bonus Edilizia!) è importante prestare la massima attenzione al doppio controllo, prima con i “vecchi” Prezzari e poi con l’Allegato A.
Ora, non voglio tornare sulle regole per la doppia verifica, ma è mia intenzione analizzare un aspetto delicato per quanto riguarda le asseverazioni Ecobonus, rispondendo a questa domanda che mi è stata rivolta qualche giorno fa:
“la verifica con l’Allegato A è obbligatoria anche per gli interventi in Edilizia Libera e per i piccoli lavori di riqualificazione energetica?”
Questo è un aspetto da non sottovalutare, se vuoi portare a termine con successo i tuoi progetti di ristrutturazione e riqualificazione energetica senza intoppi.
Quindi, procediamo!
Il Ministero della Transizione Ecologica, tramite l’ENEA, ha predisposto alcune FAQ (clicca qui per scaricarle in pdf) per fare chiarezza sulle nuove procedure di asseverazione costi.
Nella FAQ n.6 il MiTE ha chiarito che anche gli interventi per il risparmio energetico che non prevedono le asseverazioni Ecobonus per dimostrare la congruità delle spese è obbligatoria la verifica con l’Allegato A.
In pratica, anche per l’Ecobonus ordinario, in presenza dell’esonero dall’obbligo di asseverazione tecnica, è comunque richiesto il controllo per dimostrare che la spesa sostenuta (al netto di IVA, prestazioni professionali, opere di installazione e manodopera) rispetti il limite dei massimali indicati nella tabella dell’Allegato A.
Ecco che la situazione si complica.
A questo punto, dobbiamo fare anche un veloce ripasso anche della FAQ n. 1, che definisce l’ambito applicativo dei nuovi parametri creando 2 categorie di interventi:
Il Superbonus 110% prevede sempre l’asseverazione di congruità dei costi e quindi la doppia verifica con l’Allegato A. Su questo non si discute!
Ma è sulle asseverazioni Ecobonus ordinario che voglio portare la tua attenzione.
Tutti gli altri interventi “Ecobonus”, anche quando non è prevista l’asseverazione di congruità dei costi, incontrano un doppio limite:
In pratica, anche per un intervento in Edilizia Libera o con importo inferiore a 10.000 euro (con Ecobonus ordinario!) è importante verificare il rispetto del massimale di spesa previsto dall’Allegato A, ovviamente sempre tenendo fuori IVA, spese professionali, opere di installazione e manodopera (è già una gran cosa!).
Ora, non è più solo il Superbonus il “mostro” delle agevolazioni. Anche l’Ecobonus ha cambiato aspetto e ogni progetto di riqualificazione energetica non sarà più “come una volta”. Adesso, sono i dettagli (di prezzo e non solo!) a fare la differenza e diventa fondamentale avere tutto sotto controllo.
Navigare a vista è tanto pericoloso!
Nuovi prezzi, nuove regole e “dettagli” che spesso passano inosservati.
Traduzione: tutti gli interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio sono diventati veri e propri grattacapi per tutti i tecnici del settore.
Basta una virgola fuori posto ed ecco che spuntano i problemi.
Ma ecco la buona notizia: se vuoi iniziare ad “asseverare senza stress” e gestire tutti i tuoi progetti con la massima precisione (e meno fatica!), garantendo ai tuoi clienti un servizio completo, sicuro e veloce, puoi collaborare da subito con DetrazioniFacili.it.
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