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L’attestazione SOA imprese serve per tutti i Bonus Edilizi?

6/07/2023
FV
Fabio Vidotto
Attestazione SOA Imprese Superbonus e altri Bonus Edilizi _ DetrazioniFacili.it

Luglio è arrivato e…

torniamo a parlare di Attestazione SOA imprese per i Bonus Edilizi. 

Perché proprio ora?

Perché dal 1° luglio è obbligatorio possedere questa ormai famosissima attestazione per gli appalti con i Bonus Edilizi (Superbonus & Co.) che superano i 516.000 euro

Avevo già definito il tutto come un “obbligo che fa discutere”. E continuo ad essere di questo parere, perché è un obbligo che taglia comunque fuori dai giochi tante imprese e non solo quelle “improvvisate”.  

Ma c’è un dettaglio interessante che voglio condividere con te e anche una “particolare” (e delicata!) soluzione per le imprese che non hanno attestazione SOA. Una soluzione da valutare attentamente caso per caso. 

Così, ho deciso di scrivere questo breve articolo.  

Quindi, se vuoi approfondire il tema dell’Attestazione SOA Imprese impegnate in lavori di edilizia agevolata, seguimi. Ne vale la pena, fidati!

L’Attestazione SOA imprese non serve per tutti i Bonus Edilizi. E lo dice l’Agenzia delle Entrate!

Stiamo parlando di un’attestazione che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di lavori oltre un certo importo e che diventa indispensabile per attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la contrattazione pubblica. 

L’attestazione viene rilasciata da Organismi SOA autorizzati (dura 5 anni!) in base ad un’approfondita analisi dei documenti di reddito dell’impresa che la richiede e in base ai lavori eseguiti in passato. 

E per ottenere l’attestazione Soa l’impresa deve essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, e sarà sottoposta a specifiche analisi sulla sua capacità economica, prendendo in considerazione lavori eseguiti in passato, ma anche sottoposta ad analisi su attrezzature personali e tanto altro. 

Detto ciò, concentriamoci sui Bonus Edilizi.

Come detto, è già in vigore l’obbligo di Attestazione SOA per tutte le imprese che hanno firmato appalti sopra i 516.000 euro, anche per i lavori che vengono portati in detrazione (prima scattava solo con la cessione del  credito – ah, la cessione del credito! Quasi scende una lacrima. Tutta colpa del Decreto Blocca Cessioni del 16 febbraio 2023). 

E l’obbligo è previsto per (quasi) tutti i Bonus. 

L’art. 10-bis del DL 21/2022 ha previsto che per la quasi totalità dei lavori per i quali il committente intende accedere ai bonus fiscali, se di importo superiore a 516.000 euro, è necessario che l’impresa esecutrice sia in possesso dell’attestazione SOA. In caso contrario, il contribuente perde il diritto di usufruire dei benefici fiscali per le spese sostenute. 

Ma ecco la circolare n. 10 del 20 aprile 2023, recante “Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Articolo 10-bis del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21 – Certificazione SOA”

Parliamone…

Attestazione SOA imprese: un dettaglio importante

L’Agenzia delle Entrate, nel chiarire definitivamente l’ambito di applicazione dell’obbligo SOA per le imprese, ha fatto emergere un dettaglio molto importante.

Ha precisato che “le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio”, ma allo stesso tempo non ha inserito nell’elenco dei Bonus diversi dal Superbonus il Sismabonus

Ecco la nota della circolare che esclude il Sismabonus senza salto di classe: 

Rientrano nei bonus diversi dal Superbonus gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; 
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013; 
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR; 
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
  • superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del Decreto Rilancio).

Manca proprio il Sismabonus “ordinario”. 

Detto ciò, passiamo alla soluzione (da prendere con le pinze) per le imprese che non hanno attestazione SOA

Cosa succede in caso di frazionamento dell’appalto? 

Ecco un altro passaggio interessante della Circolare prima citata: 

le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro”.

Mettiamo da parte il burocratese e cerchiamo di capire…

Prendiamo come riferimento un progetto di costruzione la cui spesa totale è prevista per oltre 600.000 euro. Un importo considerevole, giusto? Ed è anche un importo che prevede l’obbligo di attestazione SOA Imprese. 

Ora, supponiamo di assegnare una parte di tale progetto a un’impresa subappaltatrice, una “mossa strategica” per limitare la quota di lavoro associata a ciascuna parte. In questo scenario, l’uso della SOA diventa inaspettatamente superfluo? Sembrerebbe di sì. 

Ovviamente, meglio andarci con i piedi di piombo. 

E non dimenticare, però, che questa decisione comporta una serie di responsabilità per il committente che dovrà gestire tutti gli aspetti operativi che organizzativi che ne derivano. E se manca un punto fermo, un partner affidabile, organizzato e che lavora con un Sistema che funziona, che può quindi seguire i lavori dentro e fuori il cantiere, il disastro è assicurato. 

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