Bonus 110 e 50 sono cumulabili?
Se te lo sei chiesto, in questo breve articolo troverai la risposta chiara dell’Agenzia delle Entrate e anche qualche consiglio pratico.
Ma prima di passare ai chiarimenti dell’Agenzia, voglio soffermarmi proprio sulla domanda che mi è stata fatta durante una LIVE di Domande & Risposte sui Bonus Edilizia che costantemente organizziamo come Rete DetrazioniFacili.it (clicca qui per non predere i prossimi appuntamenti gratis).
È il dubbio di un contribuente in un periodo tanto delicato: siamo alla fine del 2022 e c’è la corsa alla Cilas per blindare il 110%. E sì, il Superbonus sta cambiando e sono tante le “richieste di aiuto” per capire come muoversi tra le varie detrazioni.
Non so sei un professionista impegnato in ristrutturazioni “agevolate” (e vuoi ottenere il massimo dalle detrazioni per te e per i tuoi clienti!) o un privato che vuole godersi la sua nuova casa confortevole e a basso consumo risparmiando in sicurezza (non solo con il Superbonus!), ma ti invito a leggere questo articolo fino alla fine.
La risposta alla domanda “Bonus 110 e 50 sono cumulabili?” e la soluzione per sfruttare gli incentivi senza errori e senza stress sono proprio nei prossimi paragrafi.
Come detto, ogni mese organizziamo incontri LIVE online per fare chiarezza su aspetti tecnici e fiscali dei vari Bonus per l’edilizia. E durante una delle ultime LIVE sui nostri canali social (segui DetrazioniFacili.it su Facebook e Youtube) un contribuente ha manifestato questo suo dubbio:
«Per la mia abitazione ho realizzato interventi con il Superbonus 110% (Sismabonus + Ecobonus), fatti con Cilas 2022 e già terminati. Mi chiedevo: è possibile sfruttare il Bonus Casa e l’Ecobonus nel 2023 per fare altri lavori diversi da quelli realizzati con il Superbonus?»
Sul tema cumulabilità Bonus Edilizia, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento che riporto qui:
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:
- interventi di riqualificazione energetica: rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista (in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali (cfr. Tabella n. 1).
- L’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico (previsti all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir), nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. La detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali.
- L’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione (previsti all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013), pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Quindi, Bonus 110 e 50 sono cumulabili.
Ma a precise condizioni!
Se i nuovi interventi non rappresentano una prosecuzione degli interventi già fatti con il Bonus 110, cioè non servono per completare quanto già fatto l’anno precedente, il problema non sussiste.
Basta chiudere la “vecchia” pratica 110 e presentare nuova pratica (nuova Cilas) per beneficiare delle detrazioni previste dai “Bonus Minori”.
Ad esempio, si potrebbe fare così:
Come detto, è solo un esempio.
Ma in molti casi bisogna procedere proprio così, prevendendo più incentivi per ristrutturare e riqualificare tutto l’immobile.
Purtroppo, non sempre è possibile portare a termine tutti gli interventi (in tempi brevi e senza complicazioni) con il Superbonus, per criticità tecniche e fiscali. E diventa quindi fondamentale studiare attentamente il caso specifico per trovare la soluzione giusta che consenta di raggiungere il più elevato standard energetico senza noie fiscali.
Ogni progetto è un progetto a sé, e come tale deve essere analizzato con attenzione all’inizio, sia per aspetti relativi alla possibilità di monetizzare il credito per il contribuente (seguendo le “novità” del mercato dei crediti) che per gli aspetti relativi alla progettazione.
Questa è l’unica strada da seguire per chiudere i cantieri in tempi rapidi e senza intoppi durante e dopo i lavori.
Ora, chiarito che il Bonus 110 e 50 sono cumulabili (anche Superbonus con Bonus che prevedono detrazioni più alte), non mi resta che consegnarti le chiavi di una macchina tanto confortevole e sicura che ti farà viaggiare veloce verso sicure detrazioni fiscali, risparmiando tempo, benzina (soldi) e tante arrabbiature.
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Ti aiuteremo a scegliere l’incentivo giusto per il tuo caso specifico (anche più di uno, visto che Bonus 110 e 50 sono cumulabili), indicandoti la strada da seguire, dopo un’attenta analisi del tuo caso, per una pratica conveniente a “zero stress”.
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