Quando serve l’asseverazione Superbonus 110%?
Le asseverazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà spianano la strada per ottenere il famoso visto di conformità per accedere al maxi bonus.
Insomma, stiamo parlando di documenti che obbligatoriamente un tecnico qualificato dovrà compilare, per attestare che i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica eseguiti su un immobile rispettino tutti i requisiti tecnici previsti dalla legge.
Ma con il Superbonus si può parlare di un doppio esame per arrivare al 110%.
Un po’ come all’università.
In molti casi, per superare un esame, è richiesta una doppia verifica, scritta e orale.
Oppure lo studente è prima interrogato dall’insegnante ausiliario, l’assistente di cattedra, poi dal professore.
E con il Superbonus avviene un po’ la stessa cosa.
Per ottenere il visto di conformità, il voto finale sul progetto di ristrutturazione e riqualificazione, è opportuno superare l’esame dell’asseverazione.
Un esame che prevede 2 prove: una tecnica, l’altra economica e finanziaria.
Ecco perché, per uscire trionfanti dall’Università del Superbonus, con una corona con 110 foglie di alloro sulla testa, è importante non soffermarsi solo sui principi tecnici.
E l’asseverazione Superbonus 110% sottolinea l’importanza dell’essere molto preparati su un argomento trasversale e complesso.
Partiamo dalla definizione.
La relazione tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero.
In pratica, è un documento che il tecnico deve compilare per descrivere tutti i lavori realizzati su un determinato immobile per dimostrare che sono stati eseguiti nel pieno rispetto dei limiti di legge.
E con l’asseverazione Superbonus 110% il professionista abilitato, che necessariamente dovrà essere un professionista qualificato appartenente a un Ordine o a un Collegio, si assume la responsabilità della veridicità di tutto quanto viene riportato, rispondendo in prima persona in caso di asseverazioni infedeli.
Quindi, un ruolo fondamentale è ricoperto dall’assicurazione che il tecnico è obbligato ad avere.
Ti invito a leggere, per approfondire, “Quando l’assicurazione professionisti Superbonus 110% può garantire piena tutela?”
Inoltre, è importante fare anche una distinzione tra 2 tipologie di asseverazione:
Le asseverazioni a stato di avanzamento lavori (Sal) sono previste nella misura minima del 30% e del 60% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
A questi 2 link puoi scaricare i relativi modelli:
Quindi, senza complicare troppo le cose, le asseverazioni Superbonus 110% servono per accertare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dall’attuale legge e definire gli aspetti economici e fiscali del singolo intervento.
Appunto, una doppia verifica.
Mettendo da parte i requisiti tecnici da rispettare per singolo intervento, definiti dal Decreto Requisiti che puoi scaricare qui, concentriamoci sulla seconda parte dell’esame, quella che spaventa di più.
L’aspetto economico del nuovo Superbonus prorogato al 2022 è quello che spaventa di più.
Perché a parte il primo passo, cioè la progettazione di mirati interventi per garantire il doppio salto di classe energetica, appunto rispettando i requisiti tecnici previsti dalla legge, è obbligatorio asseverare anche congruità dei costi e capienza della spesa.
Nello specifico, il tecnico asseveratore dovrà allegare il computo metrico per asseverare che i costi massimi per tipologia di intervento sono stati rispettati, risultando inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati dei prezziari di riferimento (Prezziari regionali o DEI).
Ma ci sono 2 precisazioni da fare:
1- in assenza di voci specifiche sui prezziari, il tecnico che dovrà compilare l’asseverazione Superbonus 110% può determinare l’importo della singola lavorazione in maniera analitica, unico caso in cui può avvalersi anche dei prezziari indicati all’Allegato I del Dm 6 agosto 2020.
2- Il valore congruo è al netto di IVA e spese professionali, che saranno soggette a una specifica verifica di conformità.
E poi c’è la verifica di capienza di spesa che andrà anche a garantire che le lavorazioni accessorie non siano superflue – lasciami passare questo termine – definendo un limite di spesa massimo agevolabile. In questo caso, il totale è comprensivo di IVA, spese professionali, oneri accessori e oneri per la sicurezza.
Insomma, le asseverazioni rappresentano forse veri e propri limiti da superare per non avere problemi e garantire al committente il 110%.
La paura più grande di tutti noi professionisti è quella di non riuscire a gestire in modo corretto una pratica Superbonus.
E se si vuole garantire al committente la possibilità di pagare le spese con il credito fiscale, si deve prestare massima attenzione agli aspetti tecnici, economici e fiscali relativi ai singoli interventi.
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