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Coibentazione tetto Superbonus 110%: si può fare?

18/05/2021
FV
Fabio Vidotto
Coibentazione tetto Superbonus 110%

Coibentazione tetto Superbonus: quando si può accedere al 110%? Si tratta di un intervento che può migliorare in modo significativo l’efficienza energetica di un edificio, ma spunta il problema del sottotetto non riscaldato

“Si può fare la coibentazione del tetto con il Superbonus?”

Questa è una delle domande più gettonate da quando la Legge di Bilancio 2021 ha modificato il Superbonus.

Perché rifare il tetto, studiando un sistema adeguato di coibentazione e ventilazione, significa avere grandi vantaggi in termini di comfort interno e consumo di energia.

Ma non siamo qui per affrontare la questione dal punto di vista tecnico, definendo il modo migliore per intervenire – anche perché ogni edificio è diverso dall’altro ed è sempre necessario uno studio approfondito del caso specifico per un progetto su misura – ma per far luce su quella che può essere definita come la più interessante novità arrivata con la nuova Legge di Bilancio.

E voglio rispondere subito alla domanda: 

L’anno scorso no, quest’anno il rifacimento del tetto rientra nel Bonus al 110%!

Poi, il vecchio limite del sottotetto senza impianto di riscaldamento o non abitabile è stato eliminato ed è proprio su questo aspetto che voglio portare la tua attenzione.

Via libera per i lavori di coibentazione del tetto con il Superbonus anche se il sottotetto non è riscaldato

Il sottotetto non dotato di un impianto di riscaldamento era una vero e proprio ostacolo per il rifacimento del tetto con il 110%.

Ma come detto, la Legge di Bilancio 2021 ha modificato il testo dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, convertito in legge a luglio del 2020, eliminando questo grande ostacolo per una completa riqualificazione dell’edificio.

Una modifica che vale oro!

Isolando anche il tetto – soprattutto quando le tegole sono direttamente poggiate sui listelli in legno – e inserendo questo specifico intervento in un articolato progetto di riqualificazione, è anche più semplice ottenere il doppio salto di classe energetica previsto dal Superbonus.

Il tetto è una delle parti dell’edificio più esposte alle escursioni termiche e quando non coibentato oltre che non garantire comfort interno, favorisce un consumo elevato di energia.

Ecco che, ad esempio, quando alla coibentazione del tetto con il Superbonus si aggiungono interventi di isolamento termico delle pareti e sostituzione degli infissi – l’unico modo per isolare perfettamente tutto l’involucro edilizio – il calore non avrà più via d’uscita.

E se il sottotetto non è riscaldato, nessun problema!

Ma ci sono alcuni chiarimenti da fare.

3 cose da sapere per far rientrare la coibentazione del tetto nel Superbonus al 110%

Progettare nel pieno rispetto della normativa.

Ecco che spuntano le condizioni da rispettare per poter accedere al 110% anche per il rifacimento del tetto:

  1. intervenire su almeno il 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio;
  2. utilizzare solo materiali isolanti CAM, cioè che rispettano i Criteri Ambientali Minimi;
  3. rispettare i limiti di trasmittanza indicati nell’Allegato E del Decreto Interministeriale 6 agosto 2020, che cambiano in base alla zona climatica dove si trova l’immobile da riqualificare. E quando il sottotetto non è riscaldato? È proprio questa la grande novità introdotta con la Legge di Bilancio 2021. Quando il tetto non è una superficie disperdente, perché non delimita un vano riscaldato, non cambia nulla. Infatti, l’articolo 119, che descrive gli interventi agevolabili al 110%, è stato completato con questo periodo: “Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.”

Ora, risolviamo definitivamente la questione con uno sguardo anche all’Ecobonus.

Tra Ecobonus e Superbonus c’è differenza! 

Si fa ancora confusione tra Ecobonus e Superbonus ed è per questo che voglio riprendere la FAQ n.6B dell’ENEA sulla questione di sottotetto abitabile e non abitabile:

Sto recuperando il sottotetto – attualmente non abitabile e non riscaldato – di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l’isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l’alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso accedere alle detrazioni previste dall’ECOBONUS per le spese di rifacimento della copertura?

Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece non è abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946), occorre che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura- sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati, ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa relativa all’Ecobonus, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

Questa è una regola valida per il classico Ecobonus.

Come ottenere il 110% anche per il rifacimento del tetto?

Non è semplice!

Per poter beneficiare della detrazione del 110%, la coibentazione del tetto deve essere inserita in un progetto più ampio di riqualificazione energetica, nel pieno rispetto di tutti i requisiti tecnici previsti dalla legge.

Poi, c’è la parte fiscale da prendere in considerazione.

Senza troppi giri di parole, per una riqualificazione con il Superbonus non basta un solo professionista.

Per ottenere il visto di conformità, il lasciapassare per il 110%, è importante la collaborazione di più professionisti qualificati, come progettisti, tecnici, commercialisti e anche avvocati, per non avere sorprese di nessun tipo. 

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