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Superbonus 110% - Articoli e approfondimenti

Come funziona la cessione del credito per ristrutturazione con il Superbonus 110%?

23/12/2020
FV
Fabio Vidotto

Analisi dell’articolo 121 del D.L. 34/2020 per comprendere il meccanismo della cessione del credito ristrutturazione con il bonus 110%. Ecco quando e come esercitare tale opzione per interventi su edifici unifamiliari e condomini

Meglio la detrazione diretta, lo sconto in fattura o sfruttare il bonus ristrutturazione con la cessione del credito?

Con il Superbonus 110% si possono percorrere più strade che conducono alla stessa destinazione: una completa riqualificazione di un immobile con agevolazioni fiscali che mai si erano viste prima.

È vero che “tutte le strade portano al Roma”, ma è anche vero che è fondamentale capire quale percorrere per evitare di consumare troppo carburante e rimanere a secco.

Ecco perché ho deciso di scrivere questo breve articolo. Un articolo che altro non è che l’analisi dell’articolo 121 del D.L. 34/2020 che definisce proprio le opzioni alternative alla detrazione diretta.

Anche perché il dubbio più grande di chi vuol cogliere la grande opportunità di riqualificare casa con il Superbonus 110% è proprio questo:

come funziona la cessione del credito ristrutturazione?”

Un dubbio che deve essere assolutamente eliminato, per capire se la direzione che si sta prendendo è quella giusta, per capire se la soluzione è quella più conveniente per il caso specifico.

Basta chiacchiere e vediamo cosa può fare chi non ha un cassetto fiscale così ampio per beneficiare della detrazione fiscale diretta.

Sconto in fattura e cessione del credito per ristrutturazione casa: cosa dice l’articolo 121 D.L. 34/2020?

Articolo interessante è il 121 (“Trasformazioni delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile”)perché consente ai beneficiari del nuovo bonus ristrutturazioni al 110% di utilizzare in luogo della detrazione diretta:

  1. un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Fornitore che potrà recuperare il tutto come credito d’imposta, con successiva facoltà di cessione del credito ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.
  2. Trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziar

Ed è proprio su questo secondo punto che ci soffermeremo.

Ma prima mettiamo in chiaro una cosa: la possibilità di cedere il credito vale per tutte le spese sostenute già dal 1° gennaio 2020.

Quindi, la cessione del credito non è valida solo per il Superbonus al 110%, ma è un’opzione che può essere tranquillamente esercitata anche per altri interventi di riqualificazione, che rientrano in alti bonus casa con agevolazioni minori.

La vera novità introdotta da questo articolo è la possibilità di chiamare in causa anche intermediari finanziari e istituti di credito per rendere più semplice per contribuenti e imprese la cessione del credito ristrutturazione Superbonus.

Come?

Grazie a speciali pacchetti e “prestiti-ponte”, proposti da banche, compagnie di assicurazione e anche da Poste Italiane.

Offerte interessanti completate da proposte assicurative ad hoc, specialmente per lavori rientranti nel nuovo Sismabonus.

E se le offerte già ci sono, significa che il meccanismo, sicuramente complesso, funziona.

Ma definiamo il concetto di cessione del credito, quando si può utilizzare e cosa bisogna fare per non commettere errori nella compilazione dei vari documenti da inviare.

Partiamo da una precisa definizione: che cos’è la cessione del credito?

Stiamo parlando di un accordo con cui un soggetto, il cedente, trasferisce a un altro soggetto, il cessionario, il suo credito verso un debitore, il ceduto.

Quindi, sono 3 i soggetti coinvolti nella cessione del credito ed è importante anche fare una distinzione tra:

  1. cessione del credito pro soluto, la formula più utilizzata, che vede il cedente liberarsi da ogni responsabilità in merito all’adempimento da parte del debitore, con l’unico onere di provare l’esistenza del credito, restando a carico del cessionario il rischio dell’inadempimento.
  2. Cessione del credito pro solvendo, dove il cedente garantirà che il debitore eseguirà la prestazione dovuta. In caso di inadempimento, il cessionario potrà rivolgersi al cedente che, a sua volta, è tenuto a pagare la somma dovuta dal debitore. È facile intuire come il rischio, in questo caso, sia in capo al cedente.

E nel nostro caso, parlando proprio di cessione del credito ristrutturazioni con Superbonus 110%, possiamo affermare che il ceduto, nella cessione del credito pro soluto, è lo Stato che ha messo in campo tali agevolazioni fiscali.

Ora torniamo all’analisi dell’articolo 121.

Quando si può utilizzare la cessione del credito ristrutturazioni?

Ci spostiamo su quelli che sono gli interventi che danno la possibilità di cedere il credito.

Nello specifico, è possibile optare per la cessione del credito per:

  1. Interventi di recupero del patrimonio edilizio – art. 16-bis co 1, lett. A) e b), TUIR – con diretto riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ristrutturazione edilizia su parti comuni in condominio. Ma anche in riferimento a interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari.
  2. Interventi di efficienza energetica (Ecobonus);
  3. Adozione di misure antisismiche (Sismabonus);
  4. Recupero o restauro della facciata di edifici esistenti (Bonus facciate);
  5. Installazione di impianti fotovoltaici;
  6. Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

E in questo completo quadro di interventi, è d’obbligo il riferimento anche al comma 1-bis dell’articolo 121:

L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate ha definito proprio questa possibilità, prevista con il nuovo Superbonus, cioè di beneficiare della cessione del credito in base ai diversi Sal, cioè gli Stati di Avanzamento dei Lavori.

Sono previsti solo 2 Sal intermedi, rispettivamente al 30% e al 60% dello stato finale dei lavori.

Un meccanismo molto importante, studiato appositamente per evitare di spostare ingenti somme di denaro solo alla fine di tutti i lavori, agevolando così nelle operazioni privati e imprese.

Andiamo oltre.

Prima della cessione del credito per interventi di ristrutturazione ci sono le asseverazioni: ecco i requisiti per l’opzione in caso di Superbonus

Le asseverazioni dei tecnici qualificati sono al centro del nuovo Superbonus 110%, sorrette dal visto di conformità che rappresenta il lasciapassare per le nuove agevolazioni.

E per quanto riguarda i requisiti per sfruttare la cessione del credito dobbiamo fare una distinzione tra le varie tipologie di interventi:

  1. per l’Ecobonus, quindi con riferimento agli interventi trainanti definiti ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, è obbligatoria l’asseverazione del tecnico qualificato per Sal con successivo invio all’ENEA.
  2. Per il Sismabonus è prevista un’asseverazione di riduzione del rischio sismico da depositare al SUE (Sportello Unico per l’Edilizia).

Tutto questo per ottenere il visto di conformità, rilasciato da professionisti abilitati (commercialisti, CAF) per attestare la sussistenza di tutti i presupposti che danno diritto all’agevolazione e all’opzione della cessione del credito ristrutturazione.

Quando inviare la comunicazione?

L’esercizio dell’opzione della cessione del credito Superbonus per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Questo vale sia per le singole unità immobiliari (comunicazione fatta dal beneficiario), sia per i condomini (comunicazione a carico dell’amministratore nei condomini con più di 8 unità abitative o carico del condòmino incaricato in caso di mini condominio).

Altra importante precisazione: la comunicazione, per gli interventi che rientrano nel nuovo Ecobonus, potrà essere fatta a partire dal 5° giorno lavorativo dopo il rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.

Una grande occasione ma… quanti rischi si corrono commettendo anche solo un errore!

Il Superbonus può mettere a dura prova tutti, anche i più esperti professionisti del settore dell’edilizia.

Fare le giuste scelte tecniche e gestire in modo certosino tutte le pratiche burocratiche e fiscali: è questo l’unico modo per non avere problemi e far perdere il beneficio fiscale al committente.

Ed è davvero difficile riuscire a muoversi tra così tante norme che prevedono anche ingenti sanzioni per chi affronta il Superbonus alla leggera.

Ecco perché DetrazioniFacili.it, la prima rete nazionale di professionisti esperti in detrazioni fiscali e Superbonus, ha deciso di ampliarsi, riservando un posto a tutti i professionisti del mondo dell’edilizia.

Un posto in prima linea per ricevere la formazione e il supporto necessario, da parte di tutor esperti e colleghi che già fanno parte della rete, per affrontare il Superbonus nel modo giusto.

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Fabio Vidotto

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