Comunicazione cessione credito Agenzia delle Entrate: come correggere gli errori?
Sono tante le novità sulla cessione del credito 2022 per i vari Bonus Edilizia e tra queste possiamo inserire anche la specifica procedura per correggere gli errori nella comunicazione indispensabile per usufruire delle opzioni alternative alla detrazione diretta.
Niente di complicato, ma se sei un professionista impegnato in progetti che prevedono l’utilizzo dei nuovi incentivi per ristrutturare e riqualificare in modo conveniente, sai bene che bisogna prestare sempre tanta attenzione ai dettagli per evitare errori che potrebbero costarti davvero caro.
E voglio soffermarmi proprio sui “dettagli”, cioè su quegli errori formali o sostanziali che causano seri problemi con la comunicazione che serve per avviare effettivamente tutto il procedimento di monetizzazione del credito.
Scopriamo insieme come correre ai ripari quando è stato commesso un errore (o più di uno!) nella comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura. Ti consiglio di leggere questo breve articolo fino alla fine, se sei un “addetto ai lavori” e vuoi ottenere il massimo dalle detrazioni per te e per i tuoi clienti. Alla fine dell’articolo, troverai anche la soluzione “chiavi in mano” (un servizio di assistenza esclusiva!) che sta aiutando tante imprese e professionisti a chiudere senza stress tanti progetti con i nuovi Bonus.
Ma prima…
Cosa può fare chi ha commesso errori nella comunicazione relativa alle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura?
L’Agenzia delle Entrate ha emanato l’ennesima circolare per spazzare via un po’ di dubbi e per fornire preziose indicazioni operative utili per sanare diverse irregolarità.
La circolare è la n. 33/E del 6 ottobre 2022 (puoi scaricarla in formato pdf cliccando qui), con oggetto “Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione.”
È una circolare di ben 39 pagine che ho deciso di riassumere in questo breve articolo (ti consiglio comunque di scaricare il documento completo) per analizzare insieme a te queste indicazioni operative per sanare le violazioni commesse in relazione all’invio delle comunicazioni.
Partiamo dalle correzioni più semplici.
In generale, l’esercizio dell’opzione alternativa alla detrazione fiscale diretta è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle Entrate tramite specifica comunicazione che può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Poi, sempre entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione, è possibile anche inviare un’altra comunicazione interamente sostitutiva.
Questa è un’operazione da portare a termine tramite la Piattaforma web accettazione/cessione crediti, dove i crediti sono visibili dal cessionario o dal fornitore nella loro area riservata.
È importante rispettare i termini indicati, altrimenti, come specificato dall’Agenzia delle Entrate “ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti”.
E se i termini sono scaduti?
C’è la remissione in bonis, come specificato al paragrafo 5.4 della circolare prima citata e come vedremo tra poco.
Come correggere gli errori formali e sostanziali?
Prima di tutto, è bene dare una definizione di “errore formale” e di “errore sostanziale”.
L’errore formale non incide sulla sostanza della comunicazione e può essere, ad esempio, l’errata indicazione dei dati catastali (nel quadro B), la data di esercizio dell’opzione e la tipologia del cessionario (nel quadro D), il numero di SAL o credito inferiore all’importo della detrazione spettante.
L’errore sostanziale è invece più grave e consiste nell’omessa ed infedele dichiarazione di elementi essenziali della detrazione e quindi del credito ceduto, come ad esempio l’errata indicazione del codice fiscale del cedente o del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa
Fatta questa precisazione, vediamo cosa prevede la nuova circolare.
In questi casi, la comunicazione cessione credito Agenzia delle Entrate è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto. Ovviamente, se sussistono tutti i requisiti previsti per la spettanza della detrazione.
Tuttavia, ai fini dei successivi controlli, l’intermediario, il cedente o l’amministratore di condominio (o il condòmino incaricato), deve “segnalare” alle Entrate, all’indirizzo di posta annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in quest’ultimo caso, va allegata copia del documento di identità).
Passiamo agli errori più “gravi”.
Se è stato commesso un errore sostanziale nella comunicazione cessione credito Agenzia delle Entrate, in alcuni casi, bisogna procedere in direzione “annullamento”.
In pratica, prima dell’accettazione da parte del cessionario o del fornitore, devono essere adottate le “soluzioni ordinarie” della correzione dell’errore tramite reinvio del modello entro il 5 del mese successivo al primo invio o del rifiuto del credito nella Piattaforma da parte del cessionario/fornitore, seguito dal reinvio di una nuova comunicazione nei termini.
Invece, se il credito è già stato accettato dal cessionario o dal fornitore (paragrafo 5.1), è possibile, su richiesta delle parti, procedere con l’annullamento dell’accettazione da parte del cessionario o del fornitore, sempre utilizzando il canale annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
L’Agenzia delle Entrate avviserà gli interessati dell’esito dell’operazione e gli stessi possono controllare lo stato della comunicazione sulla Piattaforma. Poi, sarà possibile inviare una nuova comunicazione.
Merita attenzione anche la remissione in bonis, che la legge prevede per poter sanare eventuali irregolarità od omissioni di natura formale, in merito ad alcuni adempimenti.
Infatti, c’è un chiarimento importante in merito alla possibilità di ricorrere a tale istituto per tutte le comunicazioni i cui termini di invio sono scaduti il 29 aprile 2022: per l’Agenzia delle Entrate è possibile inviarle entro il 30 novembre con il pagamento della sanzione fissa di 250 euro.
Un pagamento che dovrà essere fatto con modello F24 Elide, indicando il codice tributo 8114.
In questo breve articolo ho toccato i punti “salienti” della circolare del 6 ottobre 2022, che ti invito nuovamente a consultare e scaricare cliccando qui per approfondire (nella circolare trovi anche una sezione con le “istruzioni”).
E ora, come promesso, voglio mostrarti la soluzione sicura per ottenere il massimo dalle detrazioni fiscali per te e per i tuoi clienti.
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A questo punto, consentimi di farti una domanda: perché complicarsi la vita quando c’è qualcosa che già funziona e sta portando a risultato imprese e professionisti?
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