Se tiri troppo la corda… arriva il Decreto antifrode!
Ma era davvero necessario?
Inutile nascondersi dietro un dito.
Qualche settimana fa, sulla pagina Facebook DetrazioniFacili.it, ho condiviso un servizio de Le Iene sui “furbetti” del Bonus Facciate.
Però, il problema non riguarda solo il Bonus Facciate al 90%.
Le spese pazze, o meglio i “crediti inesistenti”, interessano anche tutti gli altri Bonus Edilizi riconosciuti per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica.
E il danno è grave: 800 milioni di Euro di crediti inesistenti accertati dall’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto antifrodi, “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, quindi, è cosa buona e giusta.
Purtroppo, i furbetti che gonfiano le fatture e che fanno finta di niente ci sono in ogni settore, figuriamoci in quello dell’edilizia, oggi interessato da misure davvero convenienti che consentono di portare a termine lavori a costo quasi zero o sfruttando strumenti come lo sconto in fattura immediato e la cessione del credito.
“Tanto paga lo Stato!”
“Chi vuoi che se ne accorga!”
E invece, ecco un decreto antifrode che tutela chi lavora bene, con metodo e nel pieno rispetto della legge.
Ma cosa cambia per il Superbonus e per tutti gli altri Bonus?
Partiamo dalla ratio del D.L. n. 157/2021:
Allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti, le disposizioni rafforzano le misure che presidiano la fruizione (diretta ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura) di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi.
E passiamo poi ai “profili di rischio” a cui si fa ampio riferimento:
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni, ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria, ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.
Se all’esito del controllo non risultano confermati i rischi, ovvero decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, la comunicazione stessa produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
In pratica, con l’entrata in vigore del Decreto Legge antifrode per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle misure per verificare la correttezza delle operazioni. Altrimenti niente sconto in fattura o cessione del credito.
I controlli sul Superbonus (e non solo!) sono stati così rafforzati, ma non c’è da preoccuparsi se la pratica è gestita correttamente.
Il Decreto antifrode (clicca qui per leggere i 5 articoli del D.L.) porta con sé una novità che non può passare in secondo piano e che riguarda il visto di conformità.
L’obbligo del visto di conformità non riguarderà più soltanto il Superbonus con detrazione fiscale al 110%, ma con il Decreto antifrode è stato già esteso a tutti gli altri Bonus che prevedono una minore detrazione fiscale.
Dal 12 novembre 2021, serve il visto di conformità per beneficiare dello sconto in fattura immediato e della cessione del credito anche per i lavori non compresi nel perimetro del 110%.
Insomma, visto di conformità obbligatorio per tutte le operazioni che è possibile fare utilizzando il modello dell’Agenzia delle Entrate.
È stata allungata la filiera delle responsabilità prevedendo ulteriori controlli per evitare il problema delle fatture gonfiate con “importi inesistenti”.
Inoltre, è stato chiarito che nei casi (tutti) che prevedono la possibilità di beneficiare delle misure alternative alla detrazione fiscale diretta per bonus minori, l’invio può essere fatto esclusivamente dal soggetto che applica il visto di conformità o dall’amministratore nel caso di lavori in condominio.
Il Superbonus, che fin dal primo momento è stato “Super” controllato, cambia poco da questo punto di vista.
Ma è bene sottolineare che il visto di conformità è necessario quando il Superbonus è utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, ma non quando la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente con modello precompilato predisposto dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Per il resto, tutto come prima.
Lo stop ai crediti per 30 giorni in caso di dubbio e un visto di conformità per accertare la regolarità delle operazioni e la congruità delle spese anche per i bonus minori sono misure giuste.
Perché le fatture gonfiate con servizi inventati per aggirare i massimali, le spese professionali da capogiro (e senza senso) e i lavori extra che in qualche modo sono stati inseriti a forza in qualche misura per il risparmio energetico – tutto questo per “mettere in tasca quanto più possibile” alle spalle dello Stato e di professionisti e imprese che lavorano bene – nell’ultimo anno hanno creato non pochi problemi.
Il Decreto Legge antifrodi è una normale conseguenza.
Ma come già detto, in fin dei conti per chi lavora bene e per chi ha deciso di affidarsi a professionisti qualificati non cambia niente. Solo qualche passaggio in più per portare a termine le pratiche.
Il dubbio rimane sulle comunicazioni fatte prima del 12/11/2021 e che riguardano lavori non compresi nel 110%.
L’unico vero grande problema causato dal Decreto anti-frodi riguarda i crediti dei bonus minori non ancora ceduti.
Mancano procedure operative (chiare) per sbloccare alcune pratiche che ora sono in fase di stallo.
E qualche dubbio non manca sull’obbligatorietà o meno del visto di conformità per le pratiche già inoltrate.
Una cosa però è certa: non è ammessa più la superficialità.
Ogni lavoro dovrà essere visionato e approvato da professionisti qualificati per ottenere il visto di conformità.
Non mancheranno aggiornamenti su questo delicato tema, anche se per il Superbonus, che fin dal primo momento ha previsto controlli molto accurati, cambia poco.
Se sei un privato e vuoi riqualificare la tua casa affidandoti ad un unico interlocutore, clicca qui e richiedi ora una prima consulenza ad un nostro tecnico qualificato per analizzare il tuo caso.
Se sei un tecnico e non sai come gestire tutti gli aspetti tecnici e fiscali delle più complicate pratiche, clicca qui e scopri come collaborare con noi per garantire un servizio completo e sicuro ai tuoi clienti.
Il Bonus barriere architettoniche è sulla cresta dell’onda. Tutti ne parlano. Tutti lo vogliono. Perché? Beh, perché è l’unico ...
Luglio è arrivato e… torniamo a parlare di Attestazione SOA imprese per i Bonus Edilizi. Perché proprio ora? Perché dal 1° ...
Quali sono le spese tecniche Superbonus 110 che rientrano tra i “costi agevolati” e come evitare importi non congrui che diventano ...