Il Decreto Semplificazioni 2021 è stato convertito in legge e porta con sé interessanti novità per un’agevolazione che non finirà a dicembre 2021.
E con questo articolo voglio soffermarmi su quelli che possono essere considerati 2 importanti cambiamenti per il Superbonus:
Il Superbonus 110%, grazie al Decreto Semplificazioni 2021, risulta potenziato e più snello, e (forse) vedremo più cantieri in tutta Italia.
Abbiamo passato fin troppo tempo ad osservare l’evoluzione di una misura incredibilmente vantaggiosa – e non possiamo negarlo! – ma che fin dal primo momento si è mostrata agli occhi di noi tecnici e di tutti i committenti come un cespuglio di rovi. E con la paura di cadere in questo grande cespuglio di rovi, in tanti hanno deciso di puntare ad altro, sfruttando bonus minori per migliorare l’efficienza degli edifici.
Ma quello che è stato fatto con il Decreto Semplificazioni 2021, che tutti noi aspettavamo con ansia da tempo, è davvero importante.
No, il Superbonus non diventa la misura del “tutto è possibile” o del “finalmente è tutto gratis”.
Il Superbonus ha semplicemente fatto un cambio d’abito. E messi nell’armadio i vestiti stropicciati sotto il peso di un pesante iter burocratico, ora si presenta con un bell’abito, più fresco e completo di accessori.
Riuscirà con questo abito a far innamorare tutti?
Vedremo.
Per il momento, soffermiamoci su quelle che sono le principali novità introdotte dal Decreto Semplificazioni.
Mettendo da parte le nuove categorie catastali ammesse all’agevolazione – ospedali e case di cura sono ammessi al Superbonus 110% con un massimale di spesa calcolato sulla superficie dell’immobile – e la possibilità di sfruttare il 110% anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche, concentriamoci su altre 2 importanti novità.
Da dove partiamo?
Ovviamente, dalla CILA.
Dal nuovo modello unico studiato per potenziare e snellire l’iter procedurale.
Avviare velocemente la pratica: questo è stato dal primo momento il problema più grande del Superbonus 110%.
E come è stato risolto?
Proprio con il Decreto Semplificazioni 2021.
Ora, gli interventi che offrono la possibilità di accedere al 110% possono essere presentati con una “semplice” Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.
Ed è stato chiarito che non è più richiesta la SCIA per gli interventi strutturali, ora sotto l’ala protettiva della CILA.
A tal proposito, meglio soffermarsi sul nuovo comma 13-ter dell’articolo 119. Anche perché, a quanto pare, si rischia di perdere il beneficio fiscale solo per problemi relativi alla presentazione della CILA o ad eventuali errori di compilazione della stessa e delle Asseverazioni previste dal comma 14 della Legge 77/2020.
Ecco il nuovo comma 13-ter dell’articolo 119 relativo agli interventi ammessi al bonus:
“Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
Nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto l’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’art. 49 del decreto del presidente della repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della Cila;
b) interventi realizzati in difformità dalla Cila;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Ed è importante sottolineare che ora “non è tutto ammesso”:
fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
La CILA è prevista per tutte le attività!
Che cosa significa?
Ora, anche per gli interventi di edilizia libera è prevista la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, completa di descrizione dello specifico intervento da portare al 110%.
Ma sono ammesse varianti in corso d’opera?
Eccoci alla seconda precisazione obbligatoria.
E la risposta è positiva: le varianti possono essere inserite a fine lavori, integrando la CILA presentata per avviare il cantiere.
comma 13-QUINQUIES: In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Non ci resta che soffermarci sulla seconda importante novità prevista per il Superbonus 110% dal Decreto Semplificazioni 2021.
Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
Il fatto che il maggiore spessore del cappotto termico non rientra nei conteggi di distanza e altezza, anche se può sembrare “cosa da poco”, rappresenta una novità, come dire, proprio “di spessore”.
Perché?
Il periodo aggiunto alla fine dell’art. 119, comma 3, aiuta così a superare il problema delle distanze nelle costruzioni previste dal Codice Civile, mettendo fine a dubbi e (forse) ai tanti ricorsi che non mancano in casi specifici come questo.
Ma c’è un dubbio che continua a mettere in crisi tanti privati: a chi rivolgersi per il Superbonus 110%?
Quanti sono i professionisti da contattare per portare a termine una ristrutturazione a costo quasi zero con il Superbonus?
Tanti.
Tra consulenti, tecnici e professionisti esperti in gestione fiscale c’è solo da impazzire.
Per il Superbonus, come dico sempre, non basta una sola figura.
Anche il più preparato tecnico del mondo non può gestire da solo tutti gli aspetti tecnici e fiscali di una pratica del genere.
È vero, c’è ora il Decreto Semplificazioni 2021 ad alleggerire il Superbonus 110%.
Ma serve comunque una squadra di professionisti esperti che collaborano attivamente tra loro per riuscire a portare a termine i lavori nel pieno rispetto dei requisiti tecnici e con tutte le accortezze fiscali del caso. E soprattutto, per gestire una pratica nel minor tempo possibile, dato che il Superbonus non durerà per sempre.
E qui entriamo in gioco noi.
Con la nostra Rete Nazionale DetrazioniFacili.it, che conta oltre 130 Studi Tecnici associati in tutta Italia, vogliamo semplificare, attraverso un unico interlocutore, la realizzazione di interventi globali di efficientamento dell’intero edificio-impianto.
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