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Decreto Semplificazioni Superbonus 110%: la CILA è la grande novità

1/06/2021
FV
Fabio Vidotto
Decreto Semplificazioni Superbonus: la CILA è la nuova chiave per aprire le porte del 110%

Con il Decreto Semplificazioni Superbonus finalmente si può parlare di cantieri più veloci senza la doppia verifica della conformità urbanistica. Sarà sufficiente la CILA per avviare i lavori. Ma ci sono diversi aspetti da considerare e noi tecnici dobbiamo stare in guardia

Il Decreto Semplificazioni Superbonus che tutti noi tecnici del settore attendevamo con ansia – a dire il vero, anche i privati speravano in una misura del genere per rendere meno “spaventoso” il procedimento per ottenere il 110% – porta con sé una grande novità.

Basterà la CILA per avviare i lavori.

E quello che era un iter troppo complicato per puntare a una ristrutturazione e riqualificazione energetica a costo quasi zero subisce un ridimensionamento importante.

Grazie al Decreto Semplificazioni, mettere in moto la macchina burocratica del Superbonus non sarà più una mission impossibile.

Noi professionisti, ma anche privati, amministratori di condominio e imprese, ci siamo scontrati con il gigante Superbonus che non ha avuto pietà nel colpire con la sua potente arma, la verifica della doppia conformità urbanistica.

E tanti progetti di riqualificazione di unità unifamiliari in primis e di condomini di piccoli e grandi dimensioni sono scoppiati come una bolla di sapone.

Fin dal primo momento si era capito che la doppia conformità urbanistica era un limite troppo grande per far partire i cantieri.

Ora, preparate i fazzoletti bianchi perché dobbiamo salutare l’obbligo di verifica di conformità urbanistica ed edilizia e dare il benvenuto alla CILA, che tutti noi già conosciamo, ma che ora assume un ruolo ancor più importante grazie al Decreto Semplificazioni Superbonus.

Circa 90 giorni in meno di attesa e meno problemi burocratici: ecco come il Decreto Semplificazioni 2021 modifica il Superbonus per l’edilizia

Risparmio.

No, il riferimento non è al costo dei lavori – anche perché con il 110% è possibile parlare di interventi di ristrutturazione e riqualificazione a costo quasi zero – ma ai tempi di attesa.

Niente più lunghe attese per accedere alla documentazione utile per avviare una pratica che, secondo una stima della P.A., rallentava i cantieri di 3 mesi e più.

Ora, grazie alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, la CILA, sarà tutto più semplice. Anche se ci sono alcune considerazioni da fare. Ma a questo ci arriveremo tra poco.

L’obiettivo da raggiungere era quello di velocizzare il procedimento ed evitare di scontrarsi con le sanatorie delle difformità urbanistiche.

E con il Decreto Semplificazioni Superbonus tutto cambia per quanto riguarda gli abusi edilizi, stando al nuovo comma 13 ter dell’articolo 119 che definisce gli interventi agevolabili.

Perché?

Leggiamo insieme il nuovo testo e valutiamo questa importante modifica.

Decreto Semplificazioni Superbonus: “Non sarà più necessaria la ricerca dei titoli successivi”

Vado subito al dunque e metto qui il nuovo comma 13 ter dell’articolo 119 che modifica il Superbonus:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Qualsiasi progetto di riqualificazione con il 110% potrebbe sfumare solo in uno dei 4 casi appena visti.

E gli abusi edilizi passano in secondo piano.

Ma attenzione, perché l’accesso al Superbonus non costituirà una sanatoria degli abusi eventualmente realizzati sull’immobile.

L’altra faccia del Decreto Semplificazioni Superbonus 110%

Bello e utile.

Ecco come si presenta il Decreto Semplificazioni.

Ed è davvero così.

Ma ci sono alcuni aspetti da considerare.

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, introdotta nel 2010 nel Testo Unico dell’Edilizia, è stata pensata per semplificare l’avvio dei lavori. E anche per il Superbonus sarà così, senza l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

Ora, ti invito a rileggere l’ultimo periodo del nuovo comma 13 ter.

Anzi, facciamolo insieme:

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Facciamo una traduzione dal burocratese: le irregolarità, cioè gli abusi edilizi, potrebbero essere segnalate in futuro in opportune sedi.

Quindi?

Il tecnico qualificato non sarà più obbligato ad accertare preventivamente le irregolarità?

Gli abusi parziali sull’immobile non bloccheranno l’accesso al 110%, ma le sanzioni, in caso di controlli, sicuramente non mancheranno.

Un veloce consiglio per tecnici e privati

Ricapitoliamo: tutti gli interventi necessari per ristrutturare e riqualificare gli edifici esistenti, ad eccezione dei casi particolari di demolizione e ricostruzione con il Superbonus, diventeranno interventi di manutenzione straordinaria. E come tutti sappiamo, per questa tipologia di interventi è sufficiente la presentazione della CILA in Comune.

Quindi, è richiesta solo la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e non l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

E fin qui ci siamo.

Ma eventuali abusi sull’immobile potrebbero risultare anche dalla CILA.

Cosa fare?

Chiudere un occhio e far finta di nulla?

No.

Attestare comunque lo Stato Legittimo di conformità urbanistica è sempre cosa buona e giusta.

Da tecnico eviterai provvedimenti e sanzioni per aver operato su immobili non proprio in regola.

Da privato eviterai problemi con l’Agenzia delle Entrate che non ci penserà 2 volte ad inviarti una pesante multa.

Ora, non fraintendere quello che ho appena detto.

Il Decreto Semplificazioni Superbonus 110% è davvero una gran cosa. Ma voglio sottolineare questo concetto: non deve essere assolutamente considerato come una “scusa” per fare come meglio si crede perché “tanto nessuno se ne accorgerà”.

NO!

Bisogna agire con criterio. Nel modo giusto.

Ed è quello che abbiamo fatto fino ad oggi e che continueremo a fare – e se siamo arrivati senza problemi a circa 500 pratiche in corso per 124 milioni di credito maturato, un motivo ci sarà – con la nostra Rete a livello Nazionale che conta oltre 130 Studi Tecnici Affiliati in 19 Regioni d’Italia.

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