Tanti sono dubbi circa la documentazione per Bonus Facciate 2021.
“Ma è vero che ENEA ha annunciato che serve l’asseverazione per dimostrare la congruità dei costi anche per accedere al Bonus Facciate?”
Sono tanti gli addetti ai lavori che cercano una risposta a questa domanda.
E anche i privati vogliono saperne di più, per capire come muoversi e a chi affidarsi per non avere problemi e “fare tutto secondo legge”.
In questo articolo, ci soffermeremo proprio sugli adempimenti indispensabili per poter accedere al Bonus Facciate – cliccando qui puoi approfondire il tema Bonus Facciate per edifici vincolati – e sui documenti richiesti per beneficiarne.
Perché tanti sono i dubbi, soprattutto sull’asseverazione per dimostrare la congruità delle spese sostenute, da quando l’ENEA ha aggiornato il Vademecum Bonus Facciate.
Ma dobbiamo fare una precisazione.
Prenderemo in considerazione il cosiddetto Bonus Facciate “qualificato” che si riferisce a:
interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino i requisiti richiesti.
Ora vediamo insieme che cosa serve per poter accedere alla detrazione fiscale prevista per gli interventi che non si limitano alla sola pulitura o tinteggiatura esterna della facciata.
Gli adempimenti e i documenti richiesti per accedere al Bonus Facciate coincidono con quelli richiesti per l’Ecobonus.
Infatti, stiamo parlando di interventi che comunque miglioreranno l’efficienza energetica di un edificio ed è importante prendere in considerazione anche la Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2020.
Andiamo al sodo.
Ecco la documentazione per Bonus Facciate 2021 “qualificato” che il contribuente dovrà richiedere ai vari professionisti chiamati in causa:
Ma l’asseverazione merita un approfondimento:
È obbligatoria?
ENEA, con i chiarimenti sulla documentazione per Bonus Facciate 2021, ha evidenziato che:
l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione – obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 192/2005 e successive modificazioni – resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.
Clicca qui per scaricare in formato PDF il Vademecum Bonus Facciate ENEA.
A questo punto, dato che si sta parlando di lavori qualificati sulla facciata di un edificio, la domanda sorge spontanea: è possibile beneficiare del 110%?
Il Superbonus per l’edilizia, con agevolazione fiscale al 110%, comprenderà anche il rifacimento delle facciate degli edifici.
Però, per poter usufruire della maxi agevolazione fiscale non basta realizzare solo interventi di:
Per accedere al Superbonus 110% è obbligatorio portare a termine almeno uno degli interventi trainanti previsti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.
E tra questi, ovviamente, spicca la coibentazione dell’involucro edilizio (cappotto termico esterno).
Quindi, si può tranquillamente parlare di un Bonus Facciate 2021 che può essere spinto verso una più alta agevolazione fiscale.
Ma è importante non commettere errori di valutazione tecnica e fiscale.
Un’approfondita analisi del caso specifico, che prevede la collaborazione di più tecnici specializzati, diventa indispensabile per trovare la soluzione migliore per rispettare i requisiti tecnici richiesti e fare il doppio salto di classe energetica.
Così come è indispensabile una valutazione fiscale della posizione del committente, per trovare la soluzione più conveniente e sicura per sfruttare la detrazione prevista.
Insomma, serve una precisa collaborazione tra le figure professionali coinvolte, per gestire nel modo giusto una pratica Superbonus.
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