Legge 10/91: ne hai sentito parlare, vero?
O magari hai sentito parlare di Relazione Energetica per specifici interventi su edifici di nuova costruzione o in caso di ristrutturazione edilizia.
Ora, se sei qui è perché vuoi approfondire questo argomento, per evitare di avere problemi in corso d’opera o alla fine dei lavori.
Bene.
In questo breve articolo troverai tutte le informazioni che ti aiuteranno ad eliminare i tuoi più grandi dubbi sulla “Relazione Energetica ex Legge 10/91”.
Non solo.
Alla fine dell’articolo troverai anche la soluzione sicura per ottenere i nuovi Bonus per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica “senza stress”, con un supporto tecnico e fiscale “a misura del tuo progetto”.
Ma prima, concentriamoci sulla Legge 10/91.
In questi anni di Superbonus e Bonus Minori per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, anche la Legge 10/91 è tornata sulla cresta dell’onda.
E non ti nascondo che tanti addetti ai lavori, ma anche tanti privati, mi hanno chiesto delucidazioni in merito. Ecco perché ho deciso di pubblicare questo contenuto che richiama direttamente l’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
La Relazione Energetica ex Legge 10/91, sottoscritta dal progettista, è una relazione che il tecnico qualificato (ingegnere, architetto, geometra o perito edile abilitato) deve redigere per dimostrare che l’intervento posto in essere (ad esempio, sostituzione dell’impianto di riscaldamento o posa in opera del cappotto esterno) è conforme alle normative riguardanti il risparmio energetico.
Perché questa relazione energetica è così importante?
Perché è una relazione che viene fatta a seguito di una dettagliata analisi del Sistema Edificio, secondo gli schemi illustrati dal Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015, in vigore dal 1° ottobre dello stesso anno.
La ex Legge 10/91 prevede l’identificazione di tutti i dati tecnici e costruttivi dell’edificio oggetto dell’intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica.
In parole molto semplici, è una relazione energetica che fornisce un quadro dettagliato delle prestazioni e del rendimento del Sistema Edificio in relazione agli impianti.
Nel dettaglio, contiene:
A lavoro finito, il direttore dei lavori dovrà dichiarare la conformità delle opere realizzate con quanto definito nella stessa relazione.
Se hai in progetto interventi che interesseranno il Sistema Edificio – Impianti, allora non puoi voltare le spalle all’ ex Legge 10 del 1991.
Ecco quando la Relazione Energetica è richiesta:
In base al caso specifico, può essere richiesta la verifica dell’indice di prestazione energetica dell’edificio, il coefficiente medio globale di scambio termico, la trasmittanza limite delle strutture opache e delle vetrate, ma anche analisi igrometriche, il fattore di trasmissione solare totale, i sistemi schermanti, il controllo estivo della copertura e altre verifiche che dipendono direttamente dalla tipologia di intervento fatto.
Come ti dicevo all’inizio, sono tanti i chiarimenti che mi sono stati richiesti sulla Legge 10, ma tra le domande “più gettonate” c’è questa:
«Serve la Relazione Energetica ex Legge 10/91 per la sostituzione delle finestre?»
La questione merita attenzione.
In pratica, se l’ intervento di riqualificazione energetica prevede la sola sostituzione delle finestre, quindi un intervento che riguarda una superficie disperdente inferiore al 25% del totale, la Relazione Energetica ex Legge 10/91 può essere sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (secondo Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal Fabbricante.
Tale documentazione dovrà obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale. In presenza di chiusure oscuranti il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite di cui alla tabella 5 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi (con l’eccezione per la categoria E.8) – è tutto specificato nelle FAQ del Mise che puoi leggere e scaricare cliccando qui.
La Relazione Tecnica ex Legge 10/91 è uno dei documenti fondamentali per non avere problemi con gli incentivi fiscali per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica.
E come già sai, purtroppo non è l’unico.
Gli adempimenti per ottenere i nuovi Bonus sono davvero tanti. E tante sono le accortezze da prendere per non avere problemi dal punto di vista fiscale.
È davvero facile “perdere qualche pezzo per strada” o commettere errori di gestione fiscale che potrebbero costare tanto stress e diverse migliaia di euro.
Ma la soluzione per ristrutturare e riqualificare con garanzia di risultato in tempi certi esiste. Ed è proprio qui!
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