L’obbligo del CCNL Imprese Edili per il Superbonus 110 è in vigore dal 27 maggio 2022.
Di cosa si tratta?
Di una nuova regola che interessa tanti interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. In pratica, è ora obbligatorio indicare l’applicazione del CCNL edilizia in caso di lavori che superano i 70.000 euro con il Superbonus.
Un nuovo obbligo che ho deciso di mettere sotto la lente di ingrandimento fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Il 27 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 19/E (“Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”) per far luce sulle novità che interessano tutta l’edilizia agevolata. E tra questi chiarimenti c’è anche quello relativo al CCNL Imprese per il Superbonus 110.
Se hai un’impresa, se sei un tecnico impegnato in riqualificazioni con il 110% o se vuoi fare lavori “a costo quasi zero” per un immobile di tua proprietà, trovi in questo articolo alcuni chiarimenti utili per non avere spiacevoli sorprese in corso d’opera o alla fine dei lavori.
Quindi, se il tuo intento è quello di sfruttare il Superbonus “senza stress” e senza commettere errori, soprattutto nei casi in cui è previsto l’intervento di un General Contractor, continua a leggere questo breve articolo (alla fine troverai anche la soluzione “chiavi in mano” che tanti addetti ai lavori e tanti privati hanno già sfruttato con successo per ristrutturare e riqualificare in tempi rapidi e senza intoppi).
Ma prima concentriamoci sulla circolare 19/E e sul nuovo obbligo del CCNL per le imprese.
Cosa succede se manca l’indicazione del CCNL Edilizia all’interno di fatture e atti di affidamento?
Si rischia la perdita del beneficio fiscale. Ed è un rischio che come committente non vuoi di certo correre e che come professionista incaricato dei lavori vuoi evitare al privato che ha contattato proprio te per una riqualificazione facile a costo quasi zero.
Quindi, andiamo dritti al punto.
L’obbligo è scattato il 27 maggio per interventi al di sopra dei 70.ooo euro e per effetto di un emendamento alla legge di conversione del decreto Taglia Prezzi (Dl 21/2022) andrà parametrato al valore dell’opera nel suo complesso, e non più soltanto alla parte di lavori edili (è proprio questo il primo aspetto che l’Agenzia delle Entrate ha messo ben in evidenza).
Ma quali sono questi contratti da indicare obbligatoriamente?
La circolare 19/E fa riferimento a 3 CCNL Edilizia da indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto:
Contratti che devono essere indicati esclusivamente dai commissionari dei lavori edili che si sono avvalsi di lavoratori dipendenti.
A questo punto, è importante fare una precisazione: spetta anche al committente fare un controllo preventivo e richiedere l’inserimento del CCNL Imprese Edili per il Superbonus 110.
Ma dove inserire l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro?
L’Agenzia delle Entrate ha risposto in maniera precisa anche a questa domanda.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture relative all’esecuzione degli interventi di riqualificazione portati a termine.
E se nella fattura manca l’indicazione del CCNL?
Niente panico.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata indicazione in fattura del contratto edilizia non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, a patto che l’indicazione non manchi anche nell’atto di affidamento.
Inoltre, è importante sottolineare che il beneficiario dell’agevolazione, in sede di richiesta del visto di conformità, indispensabile per accedere al Superbonus 110%, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, redatta per dimostrare che la stessa impresa ha applicato uno dei tre CCNL Imprese Edili per il Superbonus 110 nell’esecuzione dei lavori.
Diventa quindi fondamentale per le imprese e per i vari professionisti “essere in regola” (prestando attenzione ai “dettagli”) e per il contribuente scegliere con attenzione solo imprese qualificate che lavorano nel pieno rispetto della normativa in vigore.
Ma sul committente ricade anche un altro onere (importante!) per procedere in sicurezza e senza brutte sorprese verso un 110% davvero conveniente.
Di cosa si tratta?
La verifica della congruità della manodopera. L’Agenzia delle Entrate, nel definire i vari aspetti dell’obbligo CCNL Imprese Edili per Superbonus 110, ha fatto una precisazione che merita tanta attenzione: il committente (pubblico o privato) ha l’onere di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del TUSL. Questo prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Non resta che affrontare la questione “General Contractor”.
La risposta è positiva.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di indicazione del CCNL per i lavori con il Superbonus (e con altri Bonus Edilizia) deve essere rispettato anche quando il contratto di affidamento è stipulato da un un General Contractor e in tutti i casi di subappalto.
Ma tutto cambia quando i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica sono eseguiti da imprenditori individuali o da soci di società di persone o di capitali che prestano la loro attività senza essere “dipendenti”.
Il CCNL Imprese Edili per Superbonus 110 non è l’unica novità. Sono cambiate le regole per asseverare i lavori e per la cessione del credito, sono cambiati i massimali per le opere e non mancheranno altre novità che renderanno le cose meno facili nei vari cantieri.
La strada per arrivare al visto di conformità è piena di curve pericolose e viaggiando su una macchina che non ha superato la revisione e che ha tanti problemi di tenuta, il rischio di uscire fuori strada andando a 110 è davvero alto. Poi, c’è anche l’Agenzia delle Entrate pronta a fermare tutti per controlli a vari posti di blocco.
Ma puoi viaggiare senza correre rischi sfruttando la macchina di DetrazioniFacili.it
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