Esaminiamo un caso pratico per spazzare via tutti i dubbi sui lavori accessori Superbonus 110.
Credo non ci sia modo migliore per capire fin dove può arrivare il 110 (e a chi spetta la decisione!) e quando, invece, tocca ai Bonus Minori mettere una toppa.
Così, ho deciso di riportare un caso pratico e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
E se anche tu hai dei dubbi in merito o, addirittura, hai il cantiere bloccato perché non sai proprio come risolvere il problema dei costi delle opere accessorie ad interventi trainanti e trainati previsti dal Superbonus, dedica qualche minuto alla lettura di questo articolo.
Quello delle spese “accessorie” per lavori con il Superbonus per l’edilizia è un problema che si presenta in tanti cantieri.
Ma quali sono queste spese?
In generale, possiamo suddividere le spese per interventi Superbonus in 3 diversi gruppi:
Mettiamo da parte il primo gruppo, perché ormai dopo tanto tempo credo non ci siano più problemi sulla definizione di interventi trainanti e trainati che rientrano nel 110 e, quindi, sulle spese che è possibile portare in detrazione. E mettiamo da parte anche il punto 3, perché quello delle spese tecniche relative al progetto è un argomento che abbiamo già trattato e che puoi approfondire cliccando su uno di questi link:
Concentriamoci sul punto 2, cioè sui lavori accessori Superbonus 110.
E la domanda sorge spontanea: quando le spese per i lavori accessori possono rientrare nel Superbonus e chi deve dare l’OK per portarle in detrazione al 110%?
L’OK spetta all’asseveratore, che deve sempre considerare tutti gli altri Bonus per completare anche i più complicati progetti in modo conveniente.
Ora, passiamo al caso pratico, tanto utile per avere un quadro preciso della situazione.
Riporto la domanda formulata da un contribuente:
«nel nostro condominio sono stati eseguiti lavori trainati e trainanti agevolati con il superbonus. Con Cila (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) presentata in Comune è stata realizzata, su iniziativa dello studio di ingegneria, una nuova linea del gas interrata con scavo e demolizione di parte del marciapiede al piano terra. Il ripristino e la nuova pavimentazione in piastrelle possono rientrare nell’agevolazione al 110% oppure le spese sono detraibili al 50 per cento?»
E magari, anche se per lavori diversi, è proprio questo il problema che sta bloccando anche te.
Risolviamolo.
3 documenti da scaricare e analizzare bene.
2 circolari e una risposta ad interpello.
Ecco i documenti:
Non possiamo di certo dire che questo è un argomento rimasto nell’ombra o che l’Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti puntuali.
Come ha risolto il problema delle spese relative ai lavori accessori Superbonus 110?
Riassumendo il contenuto dei vari documenti, ecco cosa prevede la vigente normativa:
il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Ovviamente, nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento.
E qui entra in gioco l’asseveratore: l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, perché anche le spese relative agli interventi in questione (e simili) devono essere esaminate e asseverate.
È proprio l’asseveratore che deve attestare la rispondenza ai requisiti richiesti per il 110. Appunto, è l’asseveratore che deve dare l’ OK!
Come detto, è tutto nelle mani dell’asseveratore.
Ma anche quando gli interventi possono rientrare nel 110, la decisione non è così scontata. Sono tanti gli aspetti da considerare per non avere problemi fiscali e, quindi, brutte sorprese alla chiusura del cantiere.
Ecco che, in tanti casi, invece che forzare la mano, è consigliato chiamare in causa anche gli altri Bonus, quelli “minori”. Quando l’intervento proprio non può rientrare nei lavori accessori Superbonus 110, meglio definirlo come intervento di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), con relativa detrazione del 50 per cento.
Meglio un sicuro 50% per i piccoli lavori di completamento che un 110% rischioso.
Perché continuare a “navigare a vista” tra i vari bonus quando puoi chiudere i tuoi cantieri senza perdere troppo tempo, senza stress e senza commettere errori che potrebbero costare tanto caro a te e ai tuoi clienti?
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