Prima di passare al dubbio sulle “pertinenze Superbonus 110” sollevato da una professionista durante un webinar di approfondimento (clicca qui per non perdere i prossimi appuntamenti), gettiamo le basi per fare un po’ di chiarezza su questo delicato argomento.
Infatti, anche le pertinenze, che vengono identificate catastalmente come C/2 (depositi, cantine, soffitti e solai), C/6 (box per auto, posti auto scoperti, garage, rimesse per autoveicoli o imbarcazioni e autorimesse) e C/7 (tettoie), assumono rilievo con la maxi agevolazione.
All’inizio, non è stato previsto un chiaro passaggio normativo e così, per risolvere il problema delle pertinenze Superbonus 110, sono state emanate diverse circolari dall’Agenzia delle Entrate (non mancano gli interpelli) per dare a contribuenti e professionisti un punto di riferimento per tanti progetti.
Bene… ma non benissimo!
Le pertinenze possono rientrare nel Superbonus al 110% – fin qui, tutto OK! – ma ogni caso è diverso dall’altro e i tanti interventi dell’Agenzia delle Entrate non hanno fatto altro che aumentare la confusione nella testa di chi vuole sfruttare la maxi agevolazione senza correre rischi con progetti su misura. Perché? Perché non toccano tutte le casistiche.
Così, ho deciso di dire la mia sulle pertinenze e, nello specifico, sul caso del garage riscaldato (perché le cose cambiano da regione a regione e non solo da immobile ad immobile e da progetto a progetto).
In questo articolo trovi il punto di vista di un tecnico impegnato con tanti progetti di ristrutturazione e riqualificazione che non ama rischiare e che, invece, ama fare le cose “in un certo modo”.
Ora, partendo proprio dal fatto che i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate non toccano (e non risolvono!) tante casistiche – ecco perché consiglio, come scoprirai continuando a leggere, di “andarci con i piedi di piombo” e di non pensare al Superbonus come unica strada! – affrontiamo lo strano caso del garage riscaldato.
Le cose cambiano da regione a regione ed è importante partire sempre da qui: c’è un regolamento che vieta il riscaldamento delle pertinenze?
È importante prima trovare una risposta a questa domanda e poi procedere con la progettazione degli interventi. Ad esempio, la Regione Piemonte non vieta la progettazione di impianti di riscaldamento per garage e sottotetti ad uso non abitativo, ma in molte altre regioni, come in Lombardia, è vietato.
Ecco che diventa fondamentale prima analizzare bene il caso, partendo dai regolamenti comunali e regionali, e solo dopo iniziare a progettare l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica di un edificio.
Il problema è che, anche nelle regioni che vietano espressamente il riscaldamento delle pertinenze, sono tanti gli immobili che presentano impianti funzionanti. E i problemi con il Superbonus non tarderanno ad arrivare.
Sicuramente un impianto di riscaldamento che si trova lì dove non dovrebbe essere è una irregolarità di poco conto, ma è pur sempre una condizione che potrebbe causare non pochi problemi con la maxi detrazione in caso di controllo.
Se l’intenzione è quella di sfruttare il Superbonus al 110, conviene sempre chiudere l’impianto. In parole molto semplici, eliminare i radiatori o qualsiasi altro elemento presente (sbaraccare tutto!).
Prendiamo come esempio sempre il garage: le pareti possono essere isolate termicamente con un cappotto? E questa spesa rientra nel Superbonus 110?
Sulla base di quanto affermato in precedenza, ecco il mio consiglio:
se non si può fare il cambio di destinazione d’uso, da pertinenza non abitativa a pertinenza ad uso abitativo, da tecnico consiglio sempre al cliente di non far rientrare le spese di isolamento nel Superbonus, ma di sfruttare l’Ecobonus al 50%.
Sono tanti i professionisti che consigliano di portare tutto al 110%, ma non sono d’accordo con chi propone sempre (in tutti i casi!) questa soluzione. Ripeto, la mia è solo un’interpretazione che prevede un modus operandi sicuro, per non avere noie fiscali alla chiusura del cantiere (visto il caos normativo).
Ma è anche vero che ragionando in termini di superfici disperdenti (esempio: garage riscaldato) che concorre alle dispersioni del fabbricato oggetto di riqualificazione, viene da chiedersi: qual è la superficie disperdente da prendere in considerazione per realizzare l’isolamento termico dell’involucro edilizio?
Ovviamente, è quella totale che comprende anche le pareti del garage.
Attenzione, non mi sto contraddicendo, ma voglio semplicemente affrontare la questione da più punti di vista, come è giusto che sia. Personalmente, il cappotto su un garage riscaldato (quando pertinenza non abitativa o quando c’è un impianto che non dovrebbe esserci) non lo metto nel 110 e se il cliente, per uniformità di facciata, vuole a tutti i costi realizzare tale intervento, consiglio di optare per agevolazioni minori.
Magari a tanti tecnici, forse anche a te, sono venuti i capelli bianchi leggendo fin qui. Ma preferisco non rischiare. Ovviamente, ogni caso è diverso dall’altro e solo partendo da una approfondita analisi iniziale è possibile trovare una soluzione tecnica e fiscale su misura.
Detto ciò, affrontiamo anche la questione massimali.
Ecco il dubbio sollevato da una professionista durante un webinar di approfondimento sulle nuove detrazioni fiscali:
“Sono impegnata in un progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio con due unità immobiliari che appartengono allo stesso proprietario. L’edificio in questione ha 2 garages che si trovano nello stesso cortile. Mi chiedevo se considerare il massimale per l’intervento sulle pertinenze come distinto da quello dell’edificio.”
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate?
Per non complicare troppo le cose, mi ricollego ad un interpello del 13 dicembre 2021, n. 806 (che puoi scaricare qui) che affronta proprio il problema del Superbonus e del calcolo dei massimali per le pertinenze.
Riassumendo, ecco cosa emerge dall’interpello:
“le pertinenze rientrano nel calcolo dei limiti di spesa, ma non concorrono alla determinazione del tetto massimo della detrazione se sono accatastate autonomamente e situate in edificio separato e diverso da quello principale.”
La questione è tanto delicata e con il Superbonus occorre prestare la massima attenzione per non correre rischi.
Abusi, pertinenze, massimali, progettazione e mettiamoci anche la gestione corretta delle pratiche fiscali che non è mai una passeggiata.
Questo è il Superbonus!
E questo è il mio consiglio: affidarsi sempre a un team di consulenti e tecnici qualificati in grado di verificare in modo approfondito le condizioni e i documenti dell’immobile da ristrutturare, seguendo procedure precise per la gestione tecnica e fiscale del progetto.
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