La sostituzione infissi con il Superbonus 110%, in specifici casi, è l’intervento trainato più gettonato.
Ad esempio, se il progetto di riqualificazione energetica dell’immobile prevede la realizzazione del cappotto termico esterno, non intervenire sui vecchi serramenti è un errore.
Realizzare un cappotto termico senza provvedere alla sostituzione dei vecchi serramenti è un po’ come andare in alta quota, in inverno, con una giacca tecnica che non si chiude perfettamente.
L’involucro edilizio sarà sicuramente protetto dai nuovi pannelli isolanti installati a protezione delle pareti, ma il problema della dispersione termica sarà solo in parte risolto.
Perché?
Il foro finestra, il punto più debole dell’involucro edilizio, se non riqualificato correttamente, quindi con la posa in opera di nuovi infissi prestazionali (e che rispettano i requisiti tecnici previsti dalla nuova legge e rientrano nei massimali di spesa), continuerà a disperdere calore.
Ecco perché la sostituzione infissi Superbonus 110% diventa un intervento indispensabile per una perfetta riqualificazione e per ottenere il tanto temuto doppio salto di classe energetica.
Ma non è sugli aspetti tecnici di un progetto 110% che voglio soffermarmi.
Con questo articolo voglio rispondere a una domanda che per troppo tempo è rimasta senza risposta (anche perché era impossibile rispondere in modo preciso fino al 30 luglio 2021):
“Sono ammesse modifiche di forma e dimensione dei nuovi infissi con il Superbonus 110%?”
In molti casi, potrebbero esserci problemi di “restringimento della bucatura esterna” ed è importante capire come comportarsi in caso di ragioni tecniche non eludibili che portano alla modifica delle dimensioni dei nuovi infissi.
Rispondo io alla domanda?
No, lascio la parola all’ENEA e all’Agenzia delle Entrate che, in data 30 luglio 2021, ha risposto all’interpello di un contribuente proprio sulla possibilità di modificare la dimensione delle finestre.
Finalmente l’Agenzia delle Entrate si è fatta avanti – ancora una volta, lo strumento dell’interpello si è rivelato molto utile – a distanza di diversi mesi dalla prima risposta data dall’ENEA.
Ora, prima di arrivare alla risposta n.524 del 30 luglio dell’Agenzia delle Entrate, soffermiamoci su quanto aveva già stabilito l’ENEA in merito alla possibilità di modificare forma e dimensioni degli infissi in un progetto 110%:
Nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” (art. 119, comma 2). Pertanto, come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
Riteniamo che possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) sulle dimensioni derivante da ragioni tecniche non eludibili.
Nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno si possono modificare le dimensioni del serramento derivanti esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna, come nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento derivanti esclusivamente dal suo innalzamento.
È chiaro che la sostituzione infissi con il Superbonus 110% può prevedere la possibilità di modifiche dimensionali, ma solo rispettando tolleranze costruttive del 2% per ragioni tecniche non eludibili.
E a questo dobbiamo collegare la “presa di posizione” dell’Agenzia delle Entrate.
Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate:
“Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.”
Ovviamente, sempre rispettando tutti i requisiti tecnici di intervento.
Ora, ad una prima interpretazione emerge il fatto che non è assolutamente vietato installare delle finestre più grandi per lasciar entrare quanta più luce naturale possibile in casa e ottenere maggiore comfort. Ma altri infissi dovranno essere “ridimensionati” per non superare il limite della superficie totale.
Insomma, ci sono un po’ di calcoli da fare e non sono ammessi errori in fase progettuale.
Clicca qui per scaricare il pdf della risposta n.524 del 30 luglio 2021.
Le modifiche sono ammesse!
E la sostituzione infissi Superbonus 110%, che in molti casi, come detto, può essere considerato come l’intervento trainato più importante, è ora visto con occhi diversi.
C’è più libertà – poca, ma meglio di niente – per progettare un intervento a misura delle esigenze del committente e che migliorerà comfort ed efficienza energetica dell’immobile.
Ma il “si può fare tutto” non è legge, anche se tanti professionisti del settore continuano a pronunciare queste 4 parole, dopo aver sbandierato per mesi lo slogan “con il Superbonus è tutto gratis!”
In tutti i progetti di riqualificazione con il 110% ci sono 2 step da seguire per essere sicuri di non avere problemi in cantiere:
Questi sono i primi 2 gradini della scala che porta al 110%. E sono quelli più bassi – se non si procede con cautela è comunque facile inciampare – perché quello più alto resta il gradino della gestione fiscale della pratica.
Per evitare problemi tecnici e ritardi in cantiere e guai fiscali per una pratica mal gestita, l’unica cosa da fare è affidarsi a un team di professionisti qualificati che può gestire ogni aspetto di una pratica Superbonus.
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