Ecobonus edifici collabenti: quando si può richiedere?
Un’unità collabente con 2 ingressi e 2 camini può essere suddivisa in più unità abitative prima dell’inizio dei lavori moltiplicando per due i massimali dedicati?
Mi è stata rivolta questa domanda durante una delle dirette che periodicamente organizziamo sui canali social DetrazioniFacili.it (clicca qui per Iscriverti al gruppo di discussione Facebook per non perdere i prossimi appuntamenti).
Un caso particolare che merita attenzione, perché il rischio di commettere errori è davvero alto.
Ho risposto > qui.
Cliccando sulla parte di testo evidenziata si aprirà un video che contiene la mia risposta (e il mio consiglio) per gestire un progetto come questo, che presenta “zone d’ombra”. Ma prima di avviare il video, resta qui con me per inquadrare meglio, in linea generale, il Super Ecobonus per ristrutturare edifici collabenti.
Anche perché l’Agenzia delle Entrate ha fornito di recente un chiarimento molto importante.
Quindi, se sei un tecnico e vuoi accompagnare i tuoi clienti verso un sicuro 110%, portando a termine senza intoppi i più impegnativi progetti, o se sei un privato che vuol riportare a nuova vita (in modo conveniente!) un vecchio rudere di proprietà, ti invito a leggere questo breve articolo fino alla fine.
Senza troppi tecnicismi proverò a fare chiarezza su questo delicato tema e alla fine troverai anche la “soluzione chiavi in mano” per ristrutturare con il Superbonus senza stress (e senza correre rischi!).
Procediamo.
Partiamo dalla definizione di edificio collabente.
È collabente qualsiasi edificio non agibile, non utilizzabile in alcun modo.
Nella maggior parte dei casi, gli edifici collabenti, come una vecchia cascina di campagna con tetto pericolante, dovranno essere demoliti e ricostruiti per essere di nuovo agibili. E il Superbonus consente di affrontare questi lavori di demolizione e ricostruzione (clicca qui per approfondire) a costo quasi zero. Anche se manca un Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Ma è importante inquadrare bene l’intervento.
Infatti, uscendo dal perimetro del Sismabonus per ristrutturare edifici collabenti, per il Super Ecobonus il legislatore ha previsto qualche “ostacolo” in più. È proprio questo il tema centrale di questo articolo e della risposta n. 59/2022 dell’Agenzia delle Entrate.
La domanda sorge spontanea: quando è possibile sfruttare il Super Ecobonus per ristrutturare un edificio collabente?
La regola generale è questa: l’unità collabente deve avere al suo interno un impianto di riscaldamento (anche non funzionante) e al termine dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica deve almeno aver raggiunto la classe energetica A.
E qui entra in gioco la “relazione tecnica per il riscaldamento” messa ben in evidenza dall’Agenzia delle Entrate.
Dopo tanti mesi, l’Agenzia delle Entrate torna sulla materia degli edifici collabenti con la risposta n.59/2022 all’interpello di un contribuente intenzionato a sfruttare il Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 (collabenti). Un intervento che abbraccia sia lavori di messa in sicurezza strutturale che di efficientamento energetico (clicca qui per leggere e scaricare l’istanza di interpello).
L’APE è uno dei documenti più importanti per ottenere la maxi agevolazione per il risparmio energetico, ma per l’Ecobonus edifici collabenti non è richiesto. Infatti, non è possibile ottenere tale certificato se l’immobile “è sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi”.
Ma comunque non è vietato accedere al 110%, se è presente un impianto di riscaldamento. Però, l’obiettivo (obbligatorio!) da raggiungere alla chiusura del cantiere, come prima specificato, è quello di portare l’edificio collabente in classe energetica A, realizzando anche interventi che interessano l’isolamento dell’involucro edilizio con una superficie almeno pari al 25%.
Quindi, a parte la precisa progettazione degli interventi e la perfetta realizzazione degli stessi per ricostruire un edificio sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico, diventa indispensabile la presenza di un impianto di riscaldamento. Anche vecchio e non funzionante.
Nell’ultima risposta, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
“per gli interventi di efficienza energetica sia comunque dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 31”
Non serve l’APE iniziale per l’Ecobonus edifici collabenti con detrazione al 110%, ma una relazione tecnica che attesti la presenza dell’impianto negli ambienti che saranno interessati dagli interventi di riqualificazione energetica e la possibilità di attivarlo con un intervento di manutenzione.
Il mio consiglio è sempre quello di fare un’approfondita analisi del fabbricato, soprattutto se l’intenzione è quella di ristrutturare un edificio inagibile, per capire se realmente c’è la possibilità di accedere al Super Ecobonus e cosa si può fare con il Sismabonus.
Stiamo parlando di progetti non proprio semplici, da inquadrare nel modo giusto prima di passare alla fase di progettazione vera e propria, per evitare di avere problemi tecnici in corso d’opera e noie fiscali al termine dei lavori.
Sono tanti i professionisti da chiamare in causa, i documenti da presentare e, purtroppo, l’iter burocratico non è per niente snello.
Ecco perché, come Rete Nazionale di esperti in Superbonus e detrazioni fiscali, abbiamo creato una procedura per semplificare, attraverso un unico interlocutore, la realizzazione di interventi globali di efficientamento dell’intero edificio-impianto. Una procedura che funziona anche per la demolizione e ricostruzione di edifici collabenti e che mette sempre al centro di tutto la precisa analisi del caso specifico dal punto di vista tecnico degli interventi e dal punto di vista fiscale.
È questa la nostra “soluzione chiavi in mano” per sfruttare in sicurezza le nuove detrazioni fiscali che offriamo a:
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