I dubbi sulle nuove agevolazioni fiscali ristrutturazioni previste dal Superbonus 110% prorogato e dagli altri bonus casa, tra cui il Bonus facciate 2021, sono tanti.
Ma l’Agenzia delle Entrate è sempre pronta a fornire esaustivi chiarimenti con circolari che, specialmente in questo periodo, si stanno susseguendo a ritmo serrato.
Proprio come il chiarimento arrivato sul Bonus facciate 2021 per gli edifici vincolati.
E in questo breve articolo voglio rispondere a 2 domande tecniche sull’agevolazione al 90% prevista per i lavori sulle facciate esterne e sulle facciate interne se visibili dalla strada:
Perché in molti casi, i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali non consentono di intervenire “liberamente” per la riqualificazione di un immobile, specialmente se il Bonus facciate viene utilizzato seguendo la disciplina del nuovo Superbonus 110%, che prevede il cappotto termico come intervento trainante per accedere alla maxi agevolazione.
Facciamo il punto della situazione.
C’è più di una norma da prendere in considerazione e in questo caso è importante far riferimento a 2 circolari dell’Agenzia delle Entrate:
La prima utile per fare chiarezza sui requisiti minimi da rispettare, previsti dal Dm 11 marzo 2008, e per valutare l’applicabilità del Dm 26 giugno 2015.
La seconda utile per analizzare la questione fiscale, cioè se è possibile beneficiare della cessione del credito o sconto in fattura per la riqualificazione delle facciate degli edifici vincolati.
E la strada da seguire è solo una e prevede la possibilità di beneficiare del bonus facciate, nel caso specifico che stiamo analizzando, anche senza rispettare i requisiti minimi previsti dalle norme prima citate, senza l’obbligo di asseverazione di congruità dei prezzi per sfruttare le misure alternative alla detrazione fiscale diretta.
Come si dice, “tutto è bene quel che finisce bene”.
Ma scaviamo un po’ di più e analizziamo la questione in modo approfondito.
I requisiti minimi spaventano.
Sono obbligatori e se non rispettati si può dire addio ai benefici fiscali previsti per la riqualificazione e ristrutturazione degli edifici esistenti.
Ma non è sempre così.
Perché nel caso degli edifici vincolati dei centri storici e zone limitrofe e assimilabili, l’obbligatorietà dei requisiti tecnici da rispettare viene meno.
Mi spiego meglio.
Ai fini del Bonus facciate 2021, laddove l’intervento influenzi dal punto di vista termico l’edificio (isolamento termico dell’involucro edilizio) o interessi più del 10% dell’intonaco della superficie lorda disperdente, devono essere soddisfatti i requisiti tecnici previsti dal decreto del Mise del 26 giugno 2015, che puoi scaricare cliccando qui.
In più, c’è anche la tabella dell’Allegato B del decreto del Mise del 26 gennaio 2010 – clicca qui per visionarla e scaricala – che assume un ruolo di rilievo per quanto riguarda i limiti di trasmittanza termica.
Questa è la regola generale.
Ma la circolare 2/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che prima abbiamo tirato in ballo, ha chiarito che:
i requisiti di trasmittanza non si applicano agli edifici che rientrano nella disciplina dei beni culturali, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio alla parte II.
In pratica, anche il solo rifacimento dell’intonaco della facciata di un edificio vincolato può rientrare nel Bonus facciate 2021 con detrazione al 90%.
Ora vediamo come recuperare la spesa sostenuta.
L’articolo 121 del Decreto Rilancio e la circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate prevedono la possibilità di beneficiare, in luogo della detrazione fiscale diretta, di 2 misure alternative:
Cosa conviene di più?
Rispondere in modo diretto a questa domanda non è la cosa migliore, perché ogni caso deve essere valutato dal punto di vista tecnico e fiscale.
È così che si può trovare, con la sicurezza di non commettere errori banali, la soluzione migliore per accedere in sicurezza agli incentivi statali previsti.
Perché le norme sono tante e la confusione è conseguenza normale.
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